IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha    pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'istanza   di
provvedimento   cautelare   avanzata  con  il  ricorso  n. 4125/2000,
proposto  dal  dott.  Turco  Paolo,  rappresentato e difeso dall'avv.
prof.  Giovanni  Pitruzzella,  presso  il  cui studio in Palermo, via
Gen.le Arimondi n. 2/Q, e' elettivamente domiciliato;
    Contro il Consiglio di presidenza della giustizia amministrata in
persona   del   presidente   pro   tempore,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato di Palermo, domiciliataria
ex  lege,  per  l'annullamento previa sospensione, del provvedimento,
contenuto  nel  verbale  di  cui  alla  seduta  del 30 marzo 2000 del
predetto  organo,  con  il  quale  e'  stata  rigettata l'istanza del
ricorrente di trasferimento dal ruolo del Consiglio di Stato a quello
dei tribunali amministrativi regionali.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione  in  giudizio  dell'Avvocatura
distrettuale  dello  Stato  di Palermo per il Consiglio di presidenza
intimato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore il consigliere Filippo Giamportone;
    Uditi  alla  camera  di consiglio del 18 gennaio 2001 i difensori
delle parti in causa;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                           Fatto e diritto

    Con  ricorso  notificato  il  6  dicembre 1999 e depositato il 15
successivo  il  dott.  Paolo  Turco, consigliere di Stato, in atto in
servizio  presso  il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa per la
Regione   Siciliana,   ha  impugnato  il  provvedimento  indicato  in
epigrafe,   con  cui  il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa  ha  rigettato  la sua istanza, volta al trasferimento
presso  il  tribunale  amministrativo  regionale  di  Cagliari con la
qualifica  di  consigliere  Tribunale  amministrativo  regionale Tale
rigetto  e'  motivato  con  la  seguente, testuale considerazione "la
puntuale  e  tassativa  disciplina relativa alle funzioni dei giudici
amministrativi  di  primo  e secondo grado non consente, nell'attuale
assetto,  stante  la  rigida  distinzione, all'interno del ruolo, per
qualifiche,  di  fare applicazione analogica della normativa invocata
dal cons. Turco a sostegno della propria istanza di trasferimento".
    Il  ricorrente, premesso che fino al 31 gennaio 1991 possedeva la
qualifica  di  consigliere  Tribunale  amministrativo regionale e che
dal1o febbraio successivo e' stato nominato consigliere di Stato, con
due  distinti  mezzi  di  gravame  assume  di  aver  titolo  a  detto
trasferimento sotto un duplice ordine di considerazioni.
    In   via   prioritaria,  afferma  che  in  base  alla  previsione
dell'art. 14  della  legge  27  aprile  1982,  n. 186, il ruolo della
magistratura  amministrativa deve ritenersi unico e che la disciplina
regolante  la  magistratura  ordinaria,  per la sua caratteristica di
ordinamento  piu'  antico  e  compiuto,  va individuata come punto di
riferimento  per  regolare ogni altro organismo investito di analoghe
funzioni,   ovviamente   in   assenza   di  specifiche  disposizioni.
Conseguentemente,  nella  fattispecie, alla stregua dell'art. 12 cpv.
delle  disposizioni  sulla  legge  in  generale,  trova  applicazione
l'art. 21-sexies  del  d.l. 8 giugno 1992, n. 306, introdotto in sede
di conversione dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il quale prevede la
reversibilita' delle funzioni.
    In  via  gradata,  sostiene  che, anche ammessa la duplicita' dei
ruoli  tra  i magistrati della giustizia amministrativa (Consiglio di
Stato-tt.aa.rr.), sovviene l'art. 7 della legge 2 aprile 1979, n. 97,
che   consente   la   riammissione   in  magistratura  "a  chi,  gia'
appartenente    all'ordine    giudiziario,   sia   transitato   nelle
magistrature  speciali  ed  in  esse abbia prestato ininterrottamente
servizio". In buona sostanza, il citato art. 7, sancendo il principio
della   piena   equiparazione  dei  servizi  prestati  nelle  diverse
magistrature,  deve  ritenersi  applicabile,  a  maggior ragione, tra
magistrature caratterizzate da un maggiore grado di contiguita'.
    Ora,  il  collegio,  che  nella presente fase cautelare, oltre al
pregiudizio  allegato dal ricorrente - che ritiene sussistente - deve
valutare  ed  indicare  i  profili  di  censura  che  inducono ad una
ragionevole  previsione  di  accoglimento  del  ricorso (art. 3 della
legge  21  luglio  2000,  n. 205),  reputa che l'agire dell'organo di
autogoverno della magistratura amministrativa trovi puntuale supporto
normativo nella legge 27 aprile 1982, n. 186.
    Ed  invero, l'art. 14 della citata legge, rubricato "Qualifiche",
distingue  i  magistrati in: 1) presidente del Consiglio di Stato; 2)
presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale
amministrativo  regionale; 3) consiglieri di Stato; 4) consiglieri di
tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.
    A  sua  volta,  il  successivo  art. 15,  rubricato "Funzioni dei
magistrati  amministrativi", recita che: sono magistrati con funzioni
direttive  quelli di cui sopra ai nn. 1) e 2); i magistrati di cui al
n. 2)  esercitano  le  loro  funzioni  presso il Consiglio di Stato o
presso  i  tribunali  amministrativi  regionali;  i magistrati di cui
sopra  al  n. 3)  esercitano  funzioni  giurisdizionali  o consultive
presso  il  Consiglio di Stato; i magistrati di di cui sopra al n. 4)
esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi
regionali;   i  consiglieri  di  tribunale  amministrativo  regionale
esercitano,   altresi',  le  funzioni  di  presidente  delle  sezioni
staccate od interne dei tt.aa.rr. medesimi.
    Appare,  quindi,  all'evidenza  che  il  delineato  sistema delle
qualifiche  dei magistrati amministrativi non consente l'esercizio di
funzioni   proprie   di  una  qualifica  diversa  rispetto  a  quella
giuridicamente  posseduta,  atteso  che  per  previsione esplicita di
legge  i  consiglieri di Stato esercitano le funzioni giurisdizionali
esclusivamente  presso  il  Consiglio  di Stato, in grado di appello,
mentre  i  consiglieri  dei  tt.aa.rr.  le  esercitano esclusivamente
presso questi ultimi plessi giurisdizionali di primo grado.
    Ne', poi, e' previsto dalla legge che i consiglieri dei tt.aa.rr.
possano  conseguire  la nomina a consigliere di Stato, continuando ad
esercitare  le medesime funzioni di primo grado, fino a quando non si
rendano vacanti i posti nella qualifica di consigliere di Stato. Anzi
l'art. 19  della  menzionata legge n. 186 stabilisce che la qualifica
di  consigliere di Stato e' conseguita dai consiglieri dei tt.aa.rr.,
ove  si  rendano  vacanti  dei  posti  nella relativa qualifica ed in
ragione della meta' dei posti medesimi.
    Pertanto,  nell'ordinamento  della  magistratura  amministrativa,
diversamente  da  quello della magistratura ordinaria, coincidendo le
funzioni  con  le qualifiche, ciascuna con propria dotazione organica
predeterminata   nel   numero   (cfr.  Tab.  A  allegata  alla  legge
n. 186/1982   e  successive  modificazioni)  non  e'  ammissibile  la
reversibilita'  delle  funzioni.  E'  ovvio,  d'altra parte, che tale
reversibilita',   introdotta   nell'ordinamento   della  magistratura
ordinaria  dall'art. 21-sexies del d.l. n. 355/1992, non puo' operare
in  quello  della  magistratura  amministrativa  in via analogica (in
applicazione  cioe'  dell'art. 12 cpv. delle disposizioni sulla legge
in  generale),  dato  il  chiaro  tenore del combinato disposto degli
artt. 14  e  15  della legge n. 186/1982, che, come avanti osservato,
non consente l'esercizio di funzioni proprie di una qualifica diversa
da quella rivestita, ancorche' sostanzialmente, si debba affermare la
tendenziale unicita' del ruolo dei magistrati amministrativi.
    Sotto, poi, altro aspetto va rilevato che, nella fattispecie, non
puo'  proficuamente  invocarsi  l'art. 7  della  legge 2 aprile 1979,
n. 97, il quale consente la riammissione in magistratura "a chi, gia'
appartenente    all'ordine    giudiziario,   sia   transitato   nelle
magistrature  speciali  ed  in  esse abbia prestato ininterrottamente
servizio".
    Difatti,  il  caso  in  considerazione  non  puo' ricondursi alla
previsione della norma di legge richiamata, poiche' ha riguardo ad un
magistrato  amministrativo  che e' sempre rimasto nello stesso ordine
di  magistratura  speciale,  pur  essendo  a suo tempo transitato nel
ruolo  dei consiglieri di Stato e chiedendo, ora, di essere riammesso
nel ruolo dei consiglieri dei tt.aa.rr.
    Tutto quanto sopra osservato preclude, quindi, a questo decidente
-  alla  stregua  dell'attuale  quadro normativo di riferimento - una
pronuncia di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
avuto  riguardo  alla  rilevata  carenza  dei  profili  di fondatezza
richiesti   dalla  legge  (art. 3,  legge  n. 205/2000)  per  esitare
favorevolmente un'istanza di misura cautelare.
    Tuttavia,  il  collegio  dubita della legittimita' costituzionale
del  combinato  disposto  di  cui  agli  artt. 14  e  15  della legge
n. 186/1982,  con  riferimento alla tab. A allegata alla stessa legge
ed  avuto  riguardo  ai  meccanismi  di  nomina  alle  qualifiche  di
consigliere  di  Tribunale  amministrativo regionale e consigliere di
Stato delineati negli artt. 18 e 19 della legge medesima nonche' alla
c.d.  "equiordinazione"  prevista  dall'art. 13, secondo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
    Ed invero, dal sistema normativo come sopra richiamato emerge che
le  due qualifiche in discorso, pur se formalmente equiordinate (cfr.
art. 13,   secondo   comma,   legge  n. 1034/1971,  cit.),  risultano
sostanzialmente  distinte  non  soltanto  in ragione delle specifiche
funzioni  che  rispettivamente vi si connettono, ma - e soprattutto -
in ragione della dotazione organica separata e di diversa consistenza
numerica,  nonche'  dei  differenti  meccanismi  di  provvista  delle
relative  dotazioni. Infatti, mentre alla qualifica di consigliere di
Tribunale  amministrativo  regionale  si perviene per progressione di
carriera  (art. 18, legge n. 186/1982), alla qualifica di consigliere
di  Stato si accede variamente: solo in ragione della meta', e sempre
limitatamente    ai    posti    disponibili,   per   transito   dalla
(corrispondente) qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo
regionale  (art. 19,  lett.  a,  legge  cit.),  mentre  per  la parte
rimanente  in ragione di un quarto per concorso pubblico esterno e di
un quarto per nomina governativa (art. 19, lett. b, c).
    Ritiene  il collegio di dover sollevare d'ufficio la questione di
legittimita' costituzionale delle norme legislative suddette, siccome
non  manifestamente  infondata  e  rilevante  ai fini della pronuncia
sulla  istanza di misure cautelari avanzate dal ricorrente, nei sensi
appresso  precisati,  con  riferimento  ai  parametri  costituzionali
contenuti negli artt. 3, 97 e 107 della Costituzione.
    La scelta compiuta dal legislatore con la normativa che ne occupa
e', ad avviso del collegio, anzitutto irragionevole ed irrazionale, e
percio' lesiva dell'art. 3 Cost.
    La  rilevata  lesivita', infatti, si evidenzia, prioritariamente,
nel  confronto con le numerose norme di legge - anche sopravvenute -,
tese   a   parificare   i  magistrati  amministrativi  ai  magistrati
dell'ordine giudiziario.
    In  proposito, si richiamano, tra le piu' significative: le leggi
24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979 n. 97, 19 febbraio 1981, n. 27,
6 agosto 1984, n. 425 (in materia di trattamento economico); la legge
6  dicembre 1971, n. 1034, art. 13, u.c., e la stessa legge 27 aprile
1982,  n. 186, artt. 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (in materia di: cause
di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita', sanzioni disciplinari e
relativo  procedimento,  inamovibilita'  ed  indipendenza, residenza,
collocamento  a riposo per limiti di eta', collocamento fuori ruolo);
la  legge  21  luglio  2000,  n. 205  (in materia di porto d'armi per
difesa personale).
    La   delineata   lesivita'   emerge  anche  ove  si  prendano  in
considerazione sia le leggi 25 luglio 1966, n. 570 (artt. 1 e 6) e 20
dicembre 1973, n. 831 (artt. 7, 9, 10, 16, 17, 18), che consentono ai
magistrati  di  Corte  di  appello  e  di cassazione di continuare ad
esercitare  le  funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati
ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, sia la norma di cui
all'art. 21-sexies  del  citato  d.l.  n. 355/1992,  che  -  inserita
organicamente  nel contesto normativo appena richiamato - consente, a
domanda,  la reversibilita' delle funzioni, e cioe' l'attribuzione di
funzioni  di  merito  ai  magistrati  che  ricoprono  un  ufficio con
funzioni di legittimita' o di appello.
    Ma,  siffatto sistema di alternanza di funzioni nell'ambito della
magistratura  amministrativa  non solo non e' previsto ma e' impedito
dal combinato disposto delle norme di cui si sospetta la legittimita'
costituzionale,  il  quale,  viceversa,  come  gia' e' stato posto in
evidenza,  postula  sempre  la  coincidenza  della  funzione  con  la
qualifica,  peraltro ancorata, quest'ultima, a rigidi limiti numerici
di dotazione organica.
    Cio'  si  profila  in  contrasto con il parametro costituzionale,
richiamato,  in  considerazione  della  circostanza che l'omogeneita'
dello status dei magistrati amministrativi e di quello dei magistrati
ordinari   non  consentirebbe  di  differenziare  ragionevolmente  le
qualifiche  di  consigliere  di  Stato  e di consigliere di tribunale
amministrativo  regionale,  tra loro giuridicamente ed economicamente
equiparate,   eppero'  illogicamente  poste  su  piani  diversi,  pur
diversificandosi  soltanto  per  le  distinte  funzioni  alle  stesse
correlate.
    Nel  che sembra sostanziarsi altresi' la violazione del principio
enunciato  nel  penultimo  comma  dell'art. 107 Cost., secondo cui "i
magistrati si distinguono tra loro solo per diversita' di funzioni".
    Trattasi,  all'evidenza,  di  un  principio  teso  a garantire il
supremo valore della indipendenza eppero' della terzieta' del giudice
(vieppiu'   rilevante   nel  nuovo  contesto  del  "giusto  processo"
delineato  dall'art. 111  della  Costituzione  nel testo recentemente
novellato  con  legge  Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), la cui
valenza  non puo' non estendersi a tutte indistintamente le posizioni
magistratuali,   indipendentemente   dal   plesso  giurisdizionale  -
ordinario o speciale - di appartenenza.
    Quanto,  infine, al sospetto di incostituzionalita' del combinato
disposto  delle  norme  anzidette  per  contrasto con l'art. 97 della
Costituzione,  si  osserva  che  i  principi  di  buon andamento e di
imparzialita'  dell'amministrazione  -  nella quale va compresa anche
l'amministrazione  della  giustizia  in tutte le sue articolazioni -,
sanciti   dal   menzionato   art. 97,   impegnano  il  legislatore  a
prescegliere  le  soluzioni che consentano il piu' proficuo svolgersi
dell'attivita'  di  giustizia.  E  non  sembra  al collegio che nella
disciplina  adottata  sia stato tenuto presente l'enunciato criterio,
considerato  appunto  che  non  vengono poste su un piano di completa
parita'  le  qualifiche  di  consigliere  di  Stato  e consigliere di
tribunale  amministrativo,  che, pur essendo per legge equiordinate e
pur  distinguendosi,  nel contenuto, esclusivamente per le rispettive
funzioni  (consultive  o  giurisdizionali  d'appello  per  la  prima,
giurisdizionali  di  primo  grado  per la seconda) risultano tuttavia
rigidamente separate negli organici legislativamente predeterminati -
peraltro con dotazioni numeriche difformi e con meccanismi di accesso
differenziati - si' da realizzare una effettiva separatezza che, allo
stato  della  normativa,  non  consente  quella  reversibilita' delle
relative funzioni invocata dal ricorrente.
    Per  le  considerazioni  che  precedono,  il  collegio  considera
rilevante,  ai  fini  della  pronuncia  sulla  domanda incidentale di
sospensione   del   provvedimento  impugnato,  e  non  manifestamente
infondata,  con  riferimento agli artt. 3, 97 e 107, penultimo comma,
della  Costituzione,  la questione di legittimita' costituzionale del
combinato  disposto  dagli  arrt. 14 e 15 della legge 27 aprile 1982,
n. 186,  e  della correlativa tab. A allegata alla legge, nelle parti
in cui pone su piani distinti le qualifiche di consigliere di Stato e
di  consigliere  di  tribunale amministrativo regionale, con separate
dotazioni  organiche  numericamente  differenziate,  conseguentemente
impedendone,  pur in presenza di una loro equiordinazione formale, la
reciproca reversibilita' delle relative funzioni.